Art. 28.
(Effetti dell'idoneità).

      1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, la conformità ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, in considerazione anche degli eventuali interventi intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali accordi bilaterali conclusi dall'Italia.
      2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione dalle stesse promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per

 

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la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 30, comma 3, e 32, comma 3. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri sono finanziati dalla Direzione generale.
      3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti nonché la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale.
      4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.