1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefìci previsti dalla presente legge, la conformità ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, in considerazione anche degli eventuali interventi intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali accordi bilaterali conclusi dall'Italia.
2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione dalle stesse promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per